Accordo›Titolo VI
Art. 75
40 / 77In vigore dal 17 ago 1962
Il presente Accordo sarà ratificato dagli Stati firmatari
conformemente alle loro norme costituzionali rispettive e sarà concluso validamente, per quanto concerne la Comunità, con decisione del Consiglio presa a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e notificata alle Parti dell'Accordo.
Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della suddetta
conclusione saranno scambiati a Bruxelles.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-75