Art. 75
AccordoTitolo VI

Art. 75

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In vigore dal 17 ago 1962
Il presente Accordo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro norme costituzionali rispettive e sarà concluso validamente, per quanto concerne la Comunità, con decisione del Consiglio presa a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e notificata alle Parti dell'Accordo. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della suddetta conclusione saranno scambiati a Bruxelles.
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