Accordo›Titolo VI
Art. 73
38 / 77In vigore dal 17 ago 1962
1. - Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori
europei del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e, dall'altro, al Regno della Grecia.
2. - Esso e pure applicabile ai territori elencati nel paragrafo 2,
comma 1 dell'art. 227 del Trattato che istituisce la Comunità per i settori del presente Accordo corrispondenti a quelli previsti dallo stesso comma.
Le condizioni di applicazione a questi territori delle disposizioni
del presente Accordo concernenti gli altri settori saranno fissate successivamente, mediante accordo tra le Parti Contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-73