Art. 7
AccordoTitolo VI

Art. 7

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In vigore dal 17 ago 1962
Il presente Accordo, redatto in unico esemplare, in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari. Parte di provvedimento in formato grafico a) Estratto del processo verbale della 47" sessione del Consiglio tenuta il 29-30 maggio 1961, contenente le dichiarazioni d'intenzioni riguardanti questo Accordo. 1. - Dichiarazione interpretativa relativa all', comma a). "Conformemente all' comma a) dell'Accordo, quando il Consiglio di Associazione è investito di problemi cui ai termini del Trattato che istituisce la Comunità, vertono sulla politica commerciale la posizione comune che i Rappresentanti della Comunità e degli Stati membri devono prendere in seno al Consiglio di Amministrazione è adottata conformemente alle disposizioni corrispondenti di detto Trattato. Le delegazioni e il Rappresentante della Commissione sono concordi nel ritenere questa disposizioni deve essere interpretata nel senso che la politica commerciale, cui fa riferimento il comma precedente, e quella, della Comunità nei confronti di tutti gli Stati terzi, ivi compresa la Grecia". 2. - Dichiarazione d'intenzione relativa all'. "I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, al momento di firmare lo Accordo relativo ai provvedimenti da prendere da parte della Comunità in vista dell'applicazione dell'Accordo di Associazione, dichiarano che è loro intendimento che la revisione prevista dall'° comma di detto Accordo, dovrebbe avere per oggetto di allineare, per quanto possibile, la procedura per la determinazione dell'atteggiamento comune in seno al Consiglio di Associazione sulle procedure previste dal Trattato che istituisce la Comunità".
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