Accordo›Titolo VI
Art. 66
31 / 77In vigore dal 17 ago 1962
La presidenza del Consiglio di Associazione è esercitata a turno per la durata di sei mesi da un rappresentante della Comunità e da. un rappresentante della Grecia.
Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regola mento
interno.
Esso può decidere di costituire qualunque comitato qualificato ad assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti e in particolare un comitato che assicuri la continuità di cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Accordo.
Il Consiglio determina i compiti e le competenze di questi
comitati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-66