Art. 61
AccordoTitolo V

Art. 61

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In vigore dal 17 ago 1962
1. - Gli Stati membri della Comunità e la Grecia si impegnano ad autorizzare che vengano effettuati nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore od i beneficiari, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, nonché i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata tra essi in applicazione dello Accordo. Le Parti Contraenti si dichiarano disposte a procedere alla liberalizzazione del loro pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui ciò sia consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti. 2. - Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi ed i movimenti di capitale siano limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, si applicano per analogia, ai fini di una graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni relative all'abolizione delle restrizioni quantitative, alla prestazione di servizi e ai movimenti dei capitali. 3. - Le Parti Contraenti si impegnano a non rendere più restrittivo, salvo il preventivo consenso del Consiglio di Associazione, il regime da esse applicato ai trasferimenti relativi alle transazioni invisibili enumerate nell'allegato IV dell'Accordo. 4. - Ove necessario le Parti Contraenti si accordano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e dei trasferimenti di cui al presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-61