Accordo›Titolo V
Art. 60
73 / 77In vigore dal 17 ago 1962
1. - In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà
nella bilancia dei pagamenti della Grecia, provocate sia da uno squilibrio globale della bilancia, sia dal tipo di valuta di cui essa dispone, e suscettibili in particolare di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, il Consiglio di Associazione procede senza indugio a un esame della situazione, nonché della azione che la Grecia ha intrapresa o può intraprendere conformemente alle disposizioni dell', facendo appello a tutti i mezzi di cui essa dispone. Il Consiglio di Associazione indica le misure di cui raccomanda l'adozione dall'una e l'altra parte, per consentire alla Grecia di far fronte a queste difficoltà.
Se l'azione intrapresa dalla Grecia e le misure consigliate dal
Consiglio di Associazione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Grecia può prendere, a titolo conservativo, le necessarie misure di salvaguardia.
2. - In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà
nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, le Istituzioni della Comunità ricorrono alla procedura prevista dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunità stessa. Lo Stato membro in difficoltà può prendere le necessarie misure di salvaguardia alle condizioni previste dal Trattato.
3. - Tali misure di salvaguardia devono provocare il minor
turbamento possibile nel funzionamento della Associazione e non andare oltre la portata strettamente indispensabile per ovviare alle difficoltà manifestatesi.
Il Consiglio di Associazione deve essere informato delle misure di salvaguardia pregiudizievoli agli scambi ed ai pagamenti tra la Comunità e la Grecia al più tardi alla data della loro entrata in vigore. Il Consiglio di Associazione procede entro sei mesi all'esame dell'incidenza di tali misure sul funzionamento dell'Accordo.
Storico versioni
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