Art. 6
AccordoTitolo VI

Art. 6

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In vigore dal 17 ago 1962
Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, verrà depositalo negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee, che provvederà a rimetterne una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari Parte di provvedimento in formato grafico b) Estratto del processo verbale della 46ª sessione del Consiglio tenuta il 19 maggio 1961, contenente le dichiarazioni riguardanti questo Accordo 1. - Dichiarazione riguardante l'. "Rimane inteso che la prima quota di 50 milioni di dollari, per la quale è prevista la procedura del mandato di credito, costituisce un limite massimo per i primi due anni dell'Accordo. Se, tuttavia, la Grecia non utilizzasse interamente questo importo, il saldo rimarrebbe a sua disposizione secondo la stessa procedura, dopo i due primi anni". 2. - Dichiarazione riguardante l'. "Rimane inteso che la procedura prevista dall' è menzionata al primo comma dell' soltanto come una possibilità e non esclude affatto il ricorso ad altre procedure". 3. Dichiarazione riguardante l'. "La procedura per la messa a disposizione dei fondi e per la concessione degli abbuoni d'interessi sarà fissata assicurando la possibilità alla Banca europea per gli investimenti di formulare il proprio parere su detti problemi".
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