Art. 59
AccordoTitolo V

Art. 59

72 / 77
In vigore dal 17 ago 1962
Ogni Stato, parte dell'Accordo, considera la propria politica in materia di tassi di scambio come problema di interesse comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-59