Accordo›Titolo IV
Art. 54
67 / 77In vigore dal 17 ago 1962
Negli scambi tra le Parti Contraenti e riguardo alle imposizioni
diverse dalie imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono concedere esoneri e rimborsi all'esportazione e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio di Associazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-54