Accordo›Titolo IV
Art. 53
66 / 77In vigore dal 17 ago 1962
1. - Nessuna Parte Contraente colpisce direttamente o
indirettamente i prodotti dell'altra l'arte Contraente con imposizioni interne, di qualsiasi natura, superiori a quelle che colpiscono direttamente o indirettamente i prodotti nazionali similari.
Nessuna Parte Contraente colpisce i prodotti dell'altra Parte
Contraente con imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
Le Parti Contraenti aboliscono, non oltre l'inizio del terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, le disposizioni esistenti al momento della sua entrata in vigore che siano contrarie alle norme di cui sopra.
2. - Negli scambi tra le Parti Contraenti, i prodotti esportati non
possono beneficiare di alcun ristorno di Imposizioni interne che sia superiore al livello delle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
3. - Le Parti Contraenti che riscuotono l'imposta sulla cifra
d'affari in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata possono. per quanto riguarda le imposizioni interne che applicano ai prodotti importati o i ristorni che accordano ai prodotti esportati, procedere alla fissazione di aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati nei paragrafi precedenti.
4. - Il Consiglio di Associazione vigila sull'applicazione delle
precedenti disposizioni tenendo conto della esperienza acquisita dalle Parti Contraenti nel settore cui il presente articolo si riferisce.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-53