Art. 49
AccordoTitolo III

Art. 49

62 / 77
In vigore dal 17 ago 1962
Il Consiglio di Associazione decide, durante il periodo transitorio previsto dall' dell'Accordo, quali siano le opportune disposizioni da prendere per facilitare le prestazioni di servizi tra la Comunità e la Grecia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-49