Art. 48
AccordoTitolo III

Art. 48

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In vigore dal 17 ago 1962
Il Consiglio di Associazione stabilisce il ritmo di attuazione e le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo precedente per le diverse categorie di attività; l'attuazione progressiva avviene dopo l'entrata in vigore delle direttive corrispondenti, previste dagli articoli da 52 a 56 del Trattato che istituisce la Comunità e tenendo conto della particolare situazione economica e sociale della Grecia.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-48