Art. 47
AccordoTitolo III

Art. 47

60 / 77
In vigore dal 17 ago 1962
Le Parti contraenti facilitalo in modo progressivo ed equilibrato lo stabilimento dei cittadini degli Stati membri nel territorio greco e dei cittadini greci all'interno della Comunità in conformità degli articoli da 52 a 56 e dell' del Trattato che istituisce la Comunità, escluso quanto in essi disposto in merito ai termini ed alla procedura per l'attuazione della libertà di stabilimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-47