Art. 46
AccordoTitolo III

Art. 46

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In vigore dal 17 ago 1962
Il Consiglio di Associazione può prevedere a beneficio della Grecia l'elaborazione e lo sviluppo di programmi di assistenza tecnica in materia di mano d'opera. Esso decide in merito all'eventuale finanziamento di questi programmi.
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