Art. 43
Accordo

Art. 43

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In vigore dal 17 ago 1962
Quando un prodotto è disciplinato da un'organizzazione di mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente, ovvero subisce direttamente o indirettamente gli effetti di una simile organizzazione esistente per altri prodotti, e quando la differenza dei prezzi delle materie prime utilizzate che ne risulta, causa pregiudizio sui mercato di uno o più Stati membri o della Comunità da un lato, o su quello della Grecia dall'altro, la Parte Contraente interessata può applicare a tale prodotto una tassa di compensazione all'entrata, salvo che non sia applicata una tassa di compensazione all'uscita. L'ammontare e le modalità di detta tassa sono fissati dal Consiglio di Associazione. Fino al momento in cui la decisione del Consiglio di Associazione diviene operante, le Parti Contraenti possono fissare l'ammontare e le modalità di detta tassa.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-43