Art. 42
Accordo

Art. 42

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In vigore dal 17 ago 1962
Se uno Stato membro della Comunità applica, a norma dell' del Trattato che istituisce la Comunità, prezzi minimi alle importazioni di un prodotto in provenienza dagli altri Stati membri, esso applica le medesime misure alle importazioni dello stesso prodotto in provenienza dalla Grecia. In tal caso, lo Stato membro informa la Grecia come gli altri Stati membri.
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