Accordo
Art. 41
20 / 77In vigore dal 17 ago 1962
1. - Qualora la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle
restrizioni quantitative fra le Parti Contraenti sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall' del Trattato che istituisce la Comunità, è data facoltà alla Comunità, dall'inizio dell'applicazione della politica agricola comune, e alla Grecia, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, di applicare per determinati prodotti un sistema di prezzi minimi, al di sotto dei quali le importazioni possono essere:
- o temporaneamente sospese o ridotte;
- ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano
a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.
Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai
dazi doganali.
2. - Fino all'attuazione della politica agricola comune di cui al paragrafo precedente e qualora la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra le Parti Contraenti sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall' del Trattato che istituisce la Comunità, è data facoltà agli Stati membri di applicare nei confronti della Grecia le precedenti disposizioni secondo i principi enunciati e le modalità stabilite nell', paragrafo I dell'Accordo.
3. - Le misure prese a norma dei paragrafi precedenti devono tener conto dei criteri indicati nell', paragrafi 2 e 3 del Trattato che istituisce la Comunità.
4. - Le disposizioni dei paragrafi precedenti rimangono in vigore fino al momento in cui interverrà la decisione del Consiglio di Associazione prevista dall' ovvero fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno stabiliti rispettivamente nell', paragrafo 1 e 2.
Storico versioni
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