Art. 35
Accordo

Art. 35

14 / 77
In vigore dal 17 ago 1962
Non appena la Comunità abbia dichiarato che, per un determinato prodotto, le disposizioni essenziali riguardanti l'attuazione della politica agricola comune sono state determinate, per tutto o parte del periodo transitorio nell'ambito della Comunità, e la Grecia si sia dichiarata pronta a procedere all'armonizzazione, il Consiglio di Associazione decide: - le condizioni per questa armonizzazione: - le condizioni per l'abolizione delle restrizioni agli scambi fra la Comunità e la Grecia; - le condizioni per l'applicazione della tariffa doganale comune da parte della Grecia. Nel determinare tali condizioni, il Consiglio di Associazione si ispira ai principi dell'organizzazione di mercato scelta dalla Comunità per il prodotto considerato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-35