Accordo
Art. 30
9 / 77In vigore dal 17 ago 1962
Le disposizioni degli articoli precedenti lasciano impregiudicati i
divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti Contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-30