Art. 3
AccordoTitolo VI

Art. 3

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In vigore dal 17 ago 1962
Per quanto riguarda il saldo di 75 milioni di dollari U.S.A., qualora la Banca fosse nell'impossibilità di procedere ad un finanziamento diretto, potrebbe venire applicata la procedura di cui all'. In ogni caso gli Stati membri prenderanno, ove necessario, i provvedimenti occorrenti per mettere a disposizione della Banca i mezzi necessari, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale di quest'ultima.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-3