Art. 29
Accordo

Art. 29

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In vigore dal 17 ago 1962
Ciascuna Parte Contraente si dichiara disposta ad abolire nei confronti dell'altra le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione secondo un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando ciò le sia consentito dalla sua situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. Il Consiglio di Associazione rivolge raccomandazioni a tal fine alle Parti Contraenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-29