Accordo
Art. 27
6 / 77In vigore dal 17 ago 1962
Gli Stati membri della Comunità e la Grecia aboliscono tutte le
misure di effetto equivalente a contingenti non oltre la fine del periodo transitorio di cui all'. Il Consiglio di Associazione raccomanda i graduali adattamenti che si devono effettuare in tale periodo. Per tali adattamenti esso terrà conto delle regolamentazioni intervenute in materia fra gli Stati membri.
Le Parti Contraenti si notificano reciprocamente, appena possibile e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, tutti gli elementi di cui dispongono relativi alle misure di effetto equivalente ai contingenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-27