Accordo›Titolo VI
Art. 2
24 / 77In vigore dal 17 ago 1962
Per il finanziamento di una prima quota di 50 milioni di dollari
U.S.A. del credito totale gli Stati membri della Comunità conferiranno alla Banca un "mandato di credito" (Kreditauftrag).
In esecuzione di tale mandato, la Banca procede al finanziamento in
nome proprio, per proprio conto e con i fondi di cui dispone.
Le eventuali perdite risultanti dall'accettazione di questo mandato
verranno coperte in proporzione alle sottoscrizioni degli Stati membri al capitale della Banca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-2