Art. 19
AccordoSez. I

Art. 19

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In vigore dal 17 ago 1962
Gli Stati membri della Comunità e la Grecia aboliscono tra loro, al più tardi entro quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-19