Accordo›Sez. I
Art. 18
53 / 77In vigore dal 17 ago 1962
1. - In deroga alle disposizioni degli , la
Grecia ha la facoltà, durante il periodo transitorio di cui all', di ripristinare, aumentare o introdurre dazi doganali all'importazione, allo scopo di favorire la creazione di nuove attività che contribuiscano allo sviluppo economico del paese ed al miglioramento del livello di occupazione e del tenore di vita del popolo greco.
Queste misure possono essere prese a condizione che siano
necessarie per tutelare una nuova industria di trasformazione non ancora esistente in Grecia all'entrata in vigore dell'Accordo e per favorirne lo sviluppo. Esse si possono applicare soltanto a una produzione particolare.
2. - Le misure tariffarie che rispondono alle condizioni elencate al paragrafo 1 non possono, per ciascuna delle posizioni cui si riferiscono, portare i dazi applicati alle importazioni in provenienza dalla Comunità, ad un livello di incidenza superiore al 25 per cento ad valorem.
Il complesso delle misure tariffarie che saranno prese a norma del presente articolo non deve riferirsi a un valore globale di importazioni superiore al 10 per cento delle importazioni greche in provenienza dalla Comunità nel 1958. Per ciascuno dei prodotti che saranno oggetto di queste misure tariffarie, l'importo da imputare sul valore globale del 10 per cento sopra citato è costituito dalle importazioni del prodotto considerato in provenienza dalla Comunità nel 1958.
Salva contraria decisione del Consiglio di Associazione, il periodo
di validità di queste misure non può superare nove anni.
3. - La Grecia deve notificare al Consiglio di Associazione le
misure che essa intende prendere; il Consiglio può fare in proposito le opportune raccomandazioni qualora non ricorrano le condizioni nè le modalità di cui al paragrafo 1.
4. - Allo scadere del periodo di validità stabilito per ciascuna delle misure prese a norma del presente articolo, il dazio applicato deve essere soppresso se non esisteva anteriormente o deve essere riportato al livello precedente se si è trattato di un aumento. In questo ultimo caso il dazio è di nuovo sottoposto al regime di riduzioni tariffarie che gli era applicabile. Esso è soppresso al più tardi allo scadere del periodo transitorio di cui all'.
Durante il periodo di validità di ciascuna delle misure prese a
norma dei precedenti paragrafi e per i prodotti oggetto di queste misure, la Grecia può sospendere l'applicazione delle disposizioni dell'. Tuttavia, la tariffa doganale comune per i prodotti considerati deve essere integralmente applicata al più tardi quando siano soppressi i dazi per questi stessi prodotti nei riguardi degli Stati membri.
5. - Il Consiglio di Associazione può decidere che la facoltà
concessa alla Grecia dal paragrafo 1:
a) può estendersi oltre il periodo transitorio di cui
all';
b) può comportare misure tariffarie che superino il limite del 10 per cento indicato nel paragrafo 2 del presente articolo;
c) può comportare, Invece di un aumento o della instaurazione di
dazi, la possibilità di ripristinare contingenti semprechè il contingente fissato non sia inferiore al 60 per cento delle importazioni del prodotto in questione in provenienza dagli Stati membri della Comunità effettuate nell'anno precedente. Il valore delle importazioni in provenienza dagli Stati membri nell'anno 1958 dei prodotti oggetto di queste misure contingentarie deve essere imputato sull'importo globale di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Il Consiglio di Associazione fissa le modalità di queste misure e le condizioni per la loro abolizione.
6. - Le misure tariffarie prese dalla Grecia, a norma delle
disposizioni precedenti non possono in nessun castO portare i dazi applicabili alle importazione greche in provenienza dagli Stati membri ad un livello superiore ai dazi applicabili in Grecia alle importazioni in provenienza dai paesi terzi.
7. - Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
prodotti compresi nell'allegato I dell'Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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