Art. 17
AccordoSez. I

Art. 17

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In vigore dal 17 ago 1962
1. - Le disposizioni degli articoli da 12 a 16 sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale. 2. - Fin dall'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati membri della Comunità e la Grecia rendono noti al Consiglio di Associazione i rispettivi dazi doganali di carattere fiscale. 3. - Gli Stati membri e la Grecia conservano la facoltà di sostituire tali dazi di carattere fiscale con una imposta interna, conforme alle disposizioni dell' dell'Accordo. 4. - Quando il Consiglio di Associazione constata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in Grecia gravi difficoltà, autorizza questo paese a mantenere tale dazio, a condizione che la Grecia lo abolisca al più tardi entro sei anni dalla entrata in vigore dell'Accordo. L'autorizzazione deve essere richiesta entro due mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo. In via provvisoria, la Grecia può mantenere i dazi in questione fino a che sia intervenuta una decisione del Consiglio di Associazione.
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