Art. 16
AccordoSez. I

Art. 16

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In vigore dal 17 ago 1962
1. - A prescindere dalle disposizioni degli , ciascuna Parte Contraente può sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dall'altra Parte Contraente, la quale deve esserne informata. 2. - Ciascuna Parte Contraente si dichiara disposta a ridurre i propri dazi doganali nei confronti dell'altra, secondo un ritmo più rapido di quello previsto dagli , quando ciò le sia consentito dalla sua situazione economica generale o dalla situazione del settore interessato. Il Consiglio di Associazione rivolge opportune raccomandazioni a tal fine.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-16