Accordo›Sez. I
Art. 16
51 / 77In vigore dal 17 ago 1962
1. - A prescindere dalle disposizioni degli ,
ciascuna Parte Contraente può sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dall'altra Parte Contraente, la quale deve esserne informata.
2. - Ciascuna Parte Contraente si dichiara disposta a ridurre i
propri dazi doganali nei confronti dell'altra, secondo un ritmo più rapido di quello previsto dagli , quando ciò le sia consentito dalla sua situazione economica generale o dalla situazione del settore interessato. Il Consiglio di Associazione rivolge opportune raccomandazioni a tal fine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-16