Art. 15
AccordoSez. I

Art. 15

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In vigore dal 17 ago 1962
1. - In deroga agli , paragrafi 3 e 4, per le posizioni di tariffa che figurano nell'allegato I dell'Accordo e per le quali sembra necessario prolungare il periodo transitorio, la Grecia riduce i dazi di base nei confronti degli Stati membri della Comunità nel corso di un periodo transitorio di ventidue anni, nel modo seguente: Una riduzione del 5 per cento su ogni dazio è effettuata all'entrata in vigore dell'Accordo. Altre tre riduzioni, ciascuna del 5 per cento, si effettuano ogni trenta mesi. I dazi così ridotti costituiscono i dazi di base per le riduzioni successive che si effettuano a decorrere dalla fine del decimo anno, secondo il ritmo ed alle condizioni previste dall', paragrafi 3 e 4. 2. - La Grecia durante i primi due anni di applicazione dell'Accordo e fino a concorrenza di un importo pari in valore al 3 per cento delle sue importazioni in provenienza dalla Comunità durante il 1958, ha la facoltà di modificare l'elenco di cui all'allegato I, purchè il valore totale rappresentato da detto elenco nel 1958 non venga aumentato. Le riduzioni dei dazi operate sui prodotti soggetti originariamente al regime di disarmo di cui all' e successivamente passati nell'elenco di cui all'allegato I, sono mantenute a titolo provvisorio. Per i prodotti che figuravano originariamente in questo elenco e che ne sarebbero tolti, la Grecia applica immediatamente le riduzioni tariffarie già operate a norma delle disposizioni dell'.
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