Accordo›Sez. I
Art. 14
49 / 77In vigore dal 17 ago 1962
1. - Per ogni prodotto, il dazio di base sul quale gli Stati membri
della Comunità devono operare le riduzioni successive è costituito dal dazio applicato al 1 gennaio 1957, come previsto dell', paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunità.
2. - Per ogni prodotto, il dazio di base sul quale la Grecia deve operare le successive riduzioni è costituito dal dazio effettivamente applicato nei riguardi degli Stati membri alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.
3. - Il ritmo delle riduzioni che le Parti Contraenti devono
effettuare è determinato come segue: la prima riduzione si opera all'entrata in vigore dell'Accordo, la seconda, la- terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima riduzione, successivamente ogni diciotto mesi. L'ottava riduzione e le successive vengono effettuate ogni anno.
4. - Ogni riduzione si opererà mediante una diminuzione pari al 10
per cento del dazio di base di ciascun prodotto.
5. - Tuttavia, i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente
che gli Stati membri applicano nei riguardi della Grecia non possono in nessun caso essere inferiori a quelli che essi applicano tra di loro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-14