Accordo›Sez. I
Art. 13
48 / 77In vigore dal 17 ago 1962
I dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente in vigore tra gli Stati membri della Comunità da una parte e la Grecia dall'altra parte, sono progressivamente aboliti ad opera di questi alle condizioni stabilite negli dell'Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-13