Accordo›Titolo II
Art. 11
46 / 77In vigore dal 17 ago 1962
Durante il periodo transitorio previsto dall', le Parti
Contraenti procedono, nella misura. necessaria al buon funzionamento dell'Associazione, al riavvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, tenendo conto dei riavvicinamenti già operati dagli Stati membri della Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-11