Art. 10
AccordoTitolo II

Art. 10

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In vigore dal 17 ago 1962
1. - Ciascuna Parte Contraente, la quale ritenga che delle disparità derivanti dall'applicazione dei dazi doganali o delle restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura all'importazione di effetto equivalente, nonché di ogni altra misura di politica, commerciale, minaccino di provocare deviazioni di traffico o causare difficoltà economiche nel suo territorio, adisce il Consiglio di Associazione, che all'occorrenza può raccomandare i metodi atti ad evitare i danni che possono risultarne. 2. - Se si manifestano deviazioni di traffico o difficoltà economiche e la Parte interessata ritiene necessaria un'azione immediata, può prendere essa stessa le necessarie misure di salvaguardia notificandole al Consiglio di Associazione, il quale può decidere se detta Parte debba modificarle o sopprimerle. 3. - Devono essere scelte con precedenza le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Accordo e lo sviluppo normale degli scambi. 4. - Tuttavia, entro il primo anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, ogni Parte Contraente ha facoltà di stabilire un elenco delle merci che rientrano nella categoria di cui all', paragrafo 1 b), per le quali, in conseguenza delle disparità dei dazi doganali, essa ritenga che si possano temere deviazioni di traffico per cui non le sia, possibile applicare immediatamente le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo. Gli elenchi sono trasmessi al Consiglio di Associazione che li esamina periodicamente ai fini della loro graduale abolizione.
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