Art. 6
LEGGE 27 luglio 1962, n. 1115
In vigore dal 12 ago 1962
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI - PICCIONI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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