Art. 6 · LEGGE 27 luglio 1962, n. 1115

Art. 6

LEGGE 27 luglio 1962, n. 1115

In vigore dal 12 ago 1962
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 luglio 1962 SEGNI FANFANI - BERTINELLI - PICCIONI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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