Art. 5 · LEGGE 27 luglio 1962, n. 1115

Art. 5

LEGGE 27 luglio 1962, n. 1115

In vigore dal 12 ago 1962
Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione della presente legge e quelle di amministrazione sono assunte dallo Stato e rimborsate all'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni mediante prelievo dagli stanziamenti previsti al capitolo 94 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ai capitoli 114 e 115 del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1961-62, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, e dalle disponibilità del Fondo speciale infortuni previsto all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648. Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per il tesoro, stabilirà le modalità di rimborso.
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