Art. 3
LEGGE 27 luglio 1962, n. 1115
In vigore dal 12 ago 1962
Per ottenere le prestazioni di cui al precedente gli interessati dovranno presentare domanda alla sede territorialmente competente rispetto alla loro residenza, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le modalità previste dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive disposizioni.
Le prestazioni avranno inizio dalla data di presentazione della domanda.
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