Art. 3 · LEGGE 27 luglio 1962, n. 1114

Art. 3

LEGGE 27 luglio 1962, n. 1114

In vigore dal 26 ago 1962
Per determinati Paesi, ove venga a svolgersi la loro attività, agli impiegati collocati fuori ruolo ai sensi dell' può essere concesso un assegno integrativo secondo i criteri e con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero. Tale assegno integrativo è a carico dell'Amministrazione cui l'impiegato appartiene.
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