Art. 7
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1104
In vigore dal 25 ago 1962
Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - RUMOR - BOSCO - TRABUCCHI - COLOMBO - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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