Art. 7 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1104

Art. 7

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1104

In vigore dal 25 ago 1962
Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 luglio 1962 SEGNI FANFANI - RUMOR - BOSCO - TRABUCCHI - COLOMBO - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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