Art. 5
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1104
In vigore dal 25 ago 1962
Chiunque viola le disposizioni di cui agli , è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con l'arresto fino a 3 mesi. Nei casi di particolare gravità, le pene sono raddoppiate.
Se il fatto è di lieve entità le pene sono ridotte alla metà.
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