Art. 4
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1104
In vigore dal 6 mar 2011
1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-07-24;1104#art-4