Art. 1
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1104
In vigore dal 25 ago 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È vietata la raffinazione degli olii di qualsiasi specie e dei grassi concreti destinati ad usi commestibili, con metodi diversi da quelli ammessi per la raffinazione degli olii di oliva, destinati agli stessi usi.
È vietato produrre, vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per uso alimentare, i prodotti di cui al precedente comma, ottenuti con processo di esterificazione o di sintesi.
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