Art. 9 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 9

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Modalità per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltro agli organi dei lavori pubblici. Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate immediatamente esecutive ai fini degli della legge 8 giugno 1947, n. 530. I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'Amministrazione comunale o provinciale al Genio civile per l'inoltro al provveditore alle opere pubbliche o al Ministero dei lavori pubblici.
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