Art. 8
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073
In vigore dal 23 ago 1962
Stralcio del contributo per l'acquisto dell'area e impegno della Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo relativo.
Il Ministro per i lavori pubblici ovvero il provveditore alle opere pubbliche, secondo la rispettiva competenza, sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito il Genio civile, il contributo per la parte di spesa riconosciuta necessaria per l'acquisto dell'area dichiarata idonea, ai sensi del precedente , alla costruzione o al completamento dell'edificio scolastico compreso nel programma di cui al precedente .
Il finanziamento per l'acquisto dell'area è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti con i criteri di priorità di cui all', fermo restando ad ogni altro effetto il disposto dell'articolo stesso.
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