Art. 6 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 6

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Approvazione dei progetti e concessione dei contributi. L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi per le opere previste dall' della presente legge hanno luogo in conformità ai programmi di cui all', con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.
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