Art. 54 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 54

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 15 lug 1964
Relazione sull'applicazione della legge Il Ministro per la pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del suo Ministero, una relazione particolareggiata sull'applicazione della presente legge, corredata delle osservazioni del Consiglio superiore della, pubblica istruzione. Il Ministro per la pubblica istruzione, entro il 31 dicembre 1963, presenterà inoltre una relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia, quale risulterà da apposita indagine promossa a norma dei successivi , corredata delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La relazione del Ministro sarà accompagnata dall'indicazione delle linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965. I relativi disegni di legge saranno presentati entro il 30 giugno 1964. 5a
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