Art. 50 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 50

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 26 mar 1964
Istituzione di cattedre universitario In aggiunta ai posti di professore di ruolo istituiti con l' della legge 18 marzo 1958, n. 311, e provvedimenti successivi, sono istituiti, per ciascuno degli anni accademici 1963-64 e 1964-65, 120 nuovi posti di professore di ruolo.(3a) La ripartizione dei posti stessi tra le Facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata numericamente con speciale riferimento ai singoli corsi per laurea, e per diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnamenti con particolare riguardo a quelli fondamentali, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica. Le Facoltà decideranno entro sei mesi dalla assegnazione la destinazione dei posti alle specifiche discipline. Inoltre per le esigenze delle Facoltà, delle Università e degli Istituti di istruzione superiore universitaria che saranno istituiti nelle regioni che ne sono prive, sono creati, nel periodo dal 1962-63 al 1964-65, 70 nuovi posti di professore di ruolo. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione. Almeno un terzo dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo, adottando i criteri di cui all' della legge 26 gennaio 1952, n. 17. Nella eventuale mancanza di richieste da parte delle Facoltà tale destinazione sarà disposta dal Ministro per la pubblica istruzione.
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