Art. 48 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 48

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 29 lug 1965
Aggiornamento culturale e didattico del personale insegnante Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64-e 1964-65 è annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 500 milioni, da destinarsi all'aggiornamento culturale e didattico degli insegnanti delle scuole di cui ai precedenti , da organizzarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione. 5d
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073#art-48