Art. 47 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 47

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 29 lug 1965
Aggiornamento e revisione degli organici di scuole secondarie Per l'aggiornamanto degli organici delle scuole ed istituti di istruzione tecnica professionale, nonchè dei convitti annessi, saranno stanziate nello stato di previsione dellà spese del Ministero della pubblica istruzione, lire 6.000 milioni per l'esercizio 1962-63 e 8.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64.(4a) 5d
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