Art. 45 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 45

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 15 dic 1970
Agevolazioni tributarie L' del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Università, gli Istituti di istruzione superiore gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 NOVEMBRE 1970, N.868 . Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Università e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamente a fini di istituto, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza. Tali imposte saranno dovute nel caso in cui le Università e gli Istituti universitari procedano alla alienazione del materiale e degli apparecchi, salvo che l'alienazione avvenga, a titolo di permuta. Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale".
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