Art. 33
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073
In vigore dal 12 dic 1963
Contributi ai Patronati scolastici.
Il contributo del Ministero della pubblica istruzione di cui all' della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, con particolare riguardo a quelli appartenenti a famiglie numerose, frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico, è elevato a lire 5.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63.
L'assegnazione del contributo di cui al precedente comma è disposta dal Ministero della pubblica istruzione per le singole province in base al numero degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo ed in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Province stesse.
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