Art. 3
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073
In vigore dal 23 ago 1962
Spese ammesse a contributo.
Nelle spese per le quali è ammesso il contributo sono incluse:
a) quelle relative all'arredamento, ivi compresa la attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi e ogni altro sussidio didattico, per gli edifici da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole elementari e materne, secondo le indicazioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1956, n. 1688;
b) quelle per l'alloggio degli insegnanti quando la abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;
c) quelle relative all'arredamento, ivi compresa la attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi per gli edifici, da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole secondarie, nonchè alla costruzione, ampliamento e riattamento degli edifici destinati ai convitti di cui all' della legge 15 giugno 1931, n. 889, annessi alle scuole stesse, nei limiti stabiliti dal regolamento per la compilazione dei progetti degli edifici di cui al successivo ;
d) quelle occorrenti per la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e il collaudo delle opere.
Per gli edifici finanziati dalla presente legge il limite di 50 milioni previsto dall' della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni è elevato a 100 milioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073#art-3